Sabato 12 Aprile 2025
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Si richiama l’attenzione sulla proroga della scadenza dei termini di pagamento del diritto annuale, disposta dall’art. 4 commi 3- sexies e 3-septies D.L. 10 Maggio 2023, n. 51 convertito con L. 3.07.2023 n. 87 , (G.U. n. 155 del 05/07/2023), prevista per i soggetti che:
Per quanto sopra, la scadenza del termine di pagamento del diritto annuale per i soggetti sopra indicati è prorogata al 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione.
In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti del diritto annuale dovuto possono pertanto essere effettuati dal 21 al 31 luglio 2023 compreso, maggiorando a titolo di interesse corrispettivo la somma da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.
Nella tabella seguente, per ogni utilità, si riepilogano i termini e le percentuali di maggiorazione da applicare, per ciascun giorno di versamento, oltre il 20/07/2023:
TERMINE / GIORNO DI VERSAMENTO |
MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE |
---|---|
ENTRO IL 20-luglio-2023 | SENZA ALCUNA MAGGIORAZIONE |
21 luglio 2023 | 0,0364 % |
22 luglio 2023 | 0,0727 % |
23 luglio 2023 | 0,1091% |
24 luglio 2023 | 0,1455% |
25 luglio 2023 | 0,1818% |
26 luglio 2023 | 0,2182% |
27 luglio 2023 | 0,2545% |
28 luglio 2023 | 0,2909% |
29 luglio 2023 | 0,3273% |
30 luglio 2023 | 0,3636% |
31 luglio 2023 | 0,4 % |
Dal 1° agosto 2023 si potranno regolarizzare i versamenti irregolari solo tramite il ravvedimento operoso maggiorando il diritto annuale dovuto con le sanzioni applicabili al “ravvedimento breve” (entro 30 giorni decorrenti dal termine di scadenza del 20 luglio 2023) o tramite il “ravvedimento lungo” (entro un anno, ossia dal 21 agosto 2023 al 20 luglio 2024), con applicazione, per entrambe le tipologie di ravvedimento, degli interessi legali dovuti, decorrenti dal 21 luglio 2023 fino al giorno di versamento, come previsto dalle disposizioni in materia.