Ravvedimento Operoso Diritto Annuale 2023

Giovedì 7 Marzo 2024

Ravvedimento Operoso Diritto Annuale 2023

 

Entro il termine massimo di un anno dalla scadenza ordinaria del pagamento del diritto annuale tutti i contribuenti possono sanare l'omesso versamento del diritto annuale (totale o parziale) utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso, consistente nel versamento del diritto omesso, degli interessi e di una sanzione ridotta ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 54/2005 "Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle Camere di commercio, emanato ai sensi dell'art. 5-quater, comma 2, della Legge 21/02/203, n. 27" in misura pari al:

  • 3,75% per i versamenti entro i 30 giorni successivi alla scadenza (c.d. ravvedimento breve) ;
  • 6% per i versamenti dal 31° giorno sino all'anno successivo alla scadenza (c.d. ravvedimento lungo).

Ricordiamo che, nel caso di versamento totalmente omesso, non è possibile prorogare il termine di scadenza del ravvedimento stesso aggiungendo lo 0,40% di interesse corrispettivo al diritto dovuto.

Il termine massimo per eseguire il ravvedimento di un omesso versamento è sempre un anno dalla scadenza ordinaria del versamento stesso.

N.B.: Solo per i contribuenti che hanno già effettuato un versamento incompleto nel periodo previsto per il pagamento con maggiorazione dell'interesse corrispettivo del 0,40% (rif. art. 17 comma 2 D.P.R. n. 435/2001), ossia per il 2023 entro il 31/07/2023 (il 30/07/2023 era domenica) sia per i soggetti il cui termine ordinario di versamento era il 30/06/2023, sia per i soggetti il cui termine ordinario era il 20/07/2023 (con proroga per attività soggetta a ISA), il termine da cui partire per calcolare la scadenza del ravvedimento operoso breve o lungo è invece il c.d. termine "prorogato". Così la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 02/08/2013 e la nota circolare del MISE prot. n. 172574 del 22/10/2013) avendo essi già operato la scelta di utilizzare la scadenza del termine di versamento con la maggiorazione.
Analogamente, le società con utilizzo del maggior termine statutario per l'approvazione del bilancio e/o con esercizio non coincidente con l'anno solare, calcoleranno un anno dallo specifico termine di versamento ad esse riservato.

La stessa possibilità spetta alle imprese di nuova iscrizione, o che abbiano aperto nuove unità locali, e che non abbiano versato il diritto dovuto al momento della protocollazione della domanda o nei 30 giorni successivi con modello F24 (la scadenza sarà quindi entro un anno dal termine ordinario di versamento loro proprio).

ATTENZIONE: Anche l'ultima modifica dell'art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 (giusto art. 10 bis del D.L. n. 124/2019 convertito in legge n. 157/2019 - collegato fiscale alla Legge di bilancio 2020 – che ha abrogato il comma 1-bis dell'art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 ) al momento non si applica al diritto annuale

Si veda al riguardo la recente nota di chiarimento del MISE prot. n. 45640 del 17/02/2020 in linea con la posizione già presa in precedenza dallo stesso Ministero con note prot. n. 62417 del 30/12/2008, prot. n. 172574 del 22/10/2013 e prot. n. 16919 del 6/02/2015, in occasione di precedenti modifiche dello stesso articolo 13 D.Lgs. n. 472/1997.

Infine due sono le condizioni da soddisfare per poter effettuare il ravvedimento:

  1. al contribuente non deve essere stata già stata contestata da parte della Camera la violazione relativa all'annualità che si intende ravvedere con una delle modalità previste dal regolamento in materia;
  2. il pagamento della sanzione ridotta (nelle percentuali del 3,75% o del 6%) e degli interessi moratori (calcolati al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera) deve essere eseguito, con l'apposito codice tributo (3852 per le sanzioni e 3851 per gli interessi) contestualmente al versamento del tributo dovuto (codice tributo 3850) e non versato (o versato in misura inferiore).
    Per "versamento contestuale" si intende che il pagamento di tutti gli importi dovuti (tributo, interessi e sanzione) venga effettuato comunque entro il termine per il ravvedimento lungo. Tale direttiva è stata impartita dal MISE con nota circolare n. 172574 del 22/10/2013 modificando le precedenti istruzioni date alle Camere di commercio con la Circolare MAP n. 3587/C del 20.06.2005 (che intendeva per "contestuale" il significato letterale del termine).


MODALITA' DI CALCOLO

  • Diritto da ravvedere (codice tributo 3850): il tributo ottenuto per differenza fra il diritto annuale dovuto (eventualmente aumentato dello 0,40% di interesse corrispettivo solo se è già stato in precedenza eseguito un parziale versamento entro il termine di scadenza con la maggiorazione dell'interesse corrispettivo) e quanto già versato entro la scadenza stessa;
  • Interessi (codice tributo 3851): si calcolano a partire dal termine ordinario di versamento (o dal termine prorogato solo nel caso di versamento parziale nel periodo della maggiorazione in virtù della scelta già operata con il primo versamento) fino alla data del pagamento sull'importo di cui al punto precedente, al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera (dal 1/01/2023 pari al 5,00% su base annua);
  • Sanzione (codice tributo 3852): entro i 30 giorni dalla scadenza del versamento al 3,75% (ravvedimento breve), a partire dal 31° giorno fino ad un anno dalla scadenza del versamento al 6% (ravvedimento lungo), calcolata sul diritto di cui al punto precedente. Si ricorda che l'utilizzo del codice tributo 3852 è obbligatorio al fine di rendere manifesta l'intenzione di effettuare un ravvedimento operoso.

Nell'intento di essere di ausilio al calcolo si mette a disposizione un foglio Excel (si declina ogni responsabilità circa l'indicazione di importi e termini di scadenza non corretti) ricordando inoltre che sul sito: https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/IT/dira.htm è possibile procedere al calcolo ed anche al pagamento (tramite F24 o PAGO PA) del ravvedimento operoso per il diritto annuale 2023 (solo per imprese già iscritte al 1/01/2023 che non abbiano in precedenza eseguito pagamenti parziali sull'annualità).
 

Si ricorda che per data di scadenza deve intendersi l'esatta data di scadenza del versamento ovvero:
− il termine ordinario di versamento, nel caso di versamento totalmente omesso o parzialmente omesso entro il termine ordinario di pagamento;
− il termine lungo solo nel caso di versamento parziale già eseguito nel termine di versamento prorogato (con la maggiorazione dello 0,40% di interesse corrispettivo, previsto solo per i soggetti iscritti al 1° gennaio dell'anno di riferimento).

È sempre bene comunque contattare preventivamente l'Ufficio delle Entrate della Camera di commercio comunicando i dati dell'impresa che intende effettuare il ravvedimento per verificare l'importo da versare, e quindi conteggiare correttamente il ravvedimento.

ATTENZIONE:

Dopo la scadenza del termine per il ravvedimento operoso si potrà procedere al versamento del solo tributo (attendendo la successiva irrogazione della relativa sanzione tramite notifica di una cartella di pagamento o di un atto contestuale di accertamento ed irrogazione dalla sanzione).

Se invece si è intenzionati a definire subito l'intera posizione debitoria, si potrà richiedere con apposito modello direttamente all'Ente camerale la notifica di un atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzione da notificare alla p.e.c. dell'impresa (o ad altra indicata sul modello di richiesta) così da avere la possibilità di effettuare il versamento degli importi contestati e delle sanzioni irrogate con modello F24 (eventualmente utilizzando anche l'istituto della compensazione con eventuali crediti tributari spettanti).

COME SI VERSA

Se anziché la modalità di pagamento PAGO PA (tramite collegamento al sito nazionale di calcolo e pagamento) si utilizzi il modello F24 si dovrà compilare la sezione IMU ed ALTRI TRIBUTI LOCALI come di seguito indicato:

  • codice Ente la sigla della provincia a cui è dovuto il versamento (es. "BR" per Brindisi);
  • codice tributo i seguenti codici :
    1. 3850” l’importo del diritto annuale dovuto e non versato;
    2. 3851” gli interessi moratori al tasso legale di interesse - vedi prospetto degli interessi legali (*) - con maturazione dal giorno di scadenza del termine di versamento al giorno in cui viene eseguito il versamento, commisurati al diritto non versato o versato in ritardo secondo la formula della capitalizzazione semplice (ammontare tributo x tasso legale annuo x n. giorni)/365;
    3. 3852” la sanzione pari al 3,75% (Ravvedimento breve) o al 6%, (Ravvedimento lungo) dell'importo del diritto annuale dovuto (importo indicato al cod. 3850).
  • anno di riferimento per tutti e tre i codici tributo l'anno da indicare è l'anno di imposta da sanare (anche se il versamento viene eseguito nell'anno successivo).

(*) PROSPETTO INTERESSI LEGALI (art. 1284 codice civile e successive modificazioni)

dal

al

Interesse legale

disposizione normativa

21.04.1942

15.12.1990

5%

 

16.12.1990

31.12.1996

10%

Legge 26 novembre 1990, n. 353

01.01.1997

31.12.1998

5%

Legge 23 dicembre 1996, n. 662

01.01.1999

31.12.2000

2,5%

D.M. 10 dicembre 1998

01.01.2001

 31.12.2001

3,5%

D.M. 11 dicembre 2000

01.01.2002

31.12.2003

3%

D.M. 11 dicembre 2001

01.01.2004

31.12.2007 

2,5%

D.M. 1 dicembre 2003

01.01.2008

31.12.2009

3,0%

D.M. 12 dicembre 2007

01.01.2010

31.12.2010

1,0%

D.M.  4 dicembre 2009

01.01.2011

31.12.2011

1,5%

D.M. 7 dicembre 2010

01.01.2012

31.12.2013

2,5%

D.M. 12 dicembre 2011

01.01.2014

31.12.2014

1,0%

D. M.12 dicembre 2013.

01.01.2015

31.12.2015

0,50%

D.M. 11 dicembre 2014

01.01.2016

31.12.2016

0,20%

D.M. 11 dicembre 2015

01.01.2017

31.12.2017

0,10%

D.M. 7 dicembre 2016

01.01.2018

31.12.2018

0,30%

D.M. 13 dicembre 2017

01.01.2019

31.12.2019

0,80%

D.M. 12 dicembre 2018

01.01.2020

31.12.2020

0,05%

D.M. 12 dicembre 2019

01.01.2021

31.12.2021

0,01%

D.M. 11 dicembre 2020

01.01.2022

31.12.2022

1,25%

D.M. 13 dicembre 2021

01.01.2023

31.12.2023

5,00%

D.M. 13 dicembre 2022

01.01.2024

 

2,50%

D.M. 29 novembre 2023

 

 

Ultima modifica: Lunedì 18 Marzo 2024