Da un punto di vista giuridico le Camere di Commercio si configurano:
- come enti: pubblici, in quanto operano in forza di un'autorità o "potestas publica" (oltreché, ovviamente, con i normali strumenti del diritto privato);
- autonomi: la loro autonomia, prevista per legge, è di tipo statutario e regolamentare, finanziario, amministrativo;
- autarchici, perché emanano atti amministrativi che hanno la stessa efficacia di quelli emessi dallo Stato;
- locali, in quanto operano nell'ambito di una circoscrizione di competenza, di regola coincidente con la provincia;
- non territoriali, in quanto l'autorità dell'ente non si estende a tutti i soggetti di un determinato territorio, come nel caso invece delle Regioni, Province e Comuni;
- non economici, in quanto il perseguimento di finalità di lucro non rientra fra i compiti delle Camere di Commercio, le quali possono esercitare attività economiche soltanto in misura marginale ed in modo funzionale al perseguimento degli obiettivi istituzionali.
Giovedì 7 Novembre 2024