Regolamento Commissione Consiliare

"Regolazione del Mercato ed osservatori economici"

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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1
DEFINIZIONI

1. Nel presente regolamento s'intende per:
a) Consumatore, la persona fisica che acquista o utilizza beni e servizi per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta.
b) Professionista, la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale conclude con i consumatori contratti che hanno per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi.
c) Associazioni consumeristiche, le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori.
d) Clausole vessatorie (o abusive), quelle clausole inserite nei contratti che regolano rapporti fra professionisti e consumatori concernenti la cessione di beni e servizi, che danno luogo ad un significativo squilibrio, a sfavore dei consumatori, nei diritti e negli obblighi derivanti dai contratti stessi.
e) Commissione, la Commissione per la regolazione del mercato istituita presso la Camera di Commercio di Brindisi.
f) Camera di Commercio, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi.

ARTICOLO 2
FINALITA' E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 2, n. 4, della legge n. 580/93, concernenti le attività camerali di regolazione del mercato finalizzate al suo più efficiente funzionamento, nonché all'art. 7 dello Statuto camerale, è istituita presso la Camera di Commercio una Commissione, avente il compito di esprimere pareri tecnici e di formulare proposte, in una posizione di terzietà rispetto agli attori del mercato.

 

TITOLO II - LA COMMISSIONE


ARTICOLO3
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. La Commissione è un organo collegiale così composto:
- dal Presidente della Camera di Commercio, o da un consigliere suo delegato, che la coordina;
- da 6 (sei) membri nominati dal Consiglio camerale, nel suo seno, in rappresentanza dei settori economici (di cui quattro in rappresentanza dei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio e dell’industria). La commissione può essere integrata da un massimo di tre esperti.”
2. E' istituita la Segreteria della Commissione, retta da un Segretario, nominato con delibera della Giunta camerale e scelto fra i dipendenti di categoria C e D del Servizio Tutela del Mercato della Camera di Commercio.
3. Per ogni seduta della Commissione, gli esperti esterni hanno diritto a percepire un gettone di presenza.
4. Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
6. La Commissione dura in carica 5 anni e coincide, comunque, con la durata del Consiglio.
7. Ai componenti della Commissione, non residenti nel Comune Capoluogo, spetta il rimborso delle spese di trasferimento nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro percorso (distanza tra il comune di residenza e il comune capoluogo).

ARTICOLO 4
FUNZIONI

1. Le funzioni della Commissione sono le seguenti:
a) esprime parere in via preliminare in materia di vessatorietà delle clausole inserite in contratti che regolano rapporti fra professionisti e consumatori concernenti la cessione di beni e servizi, e propone alla Giunta camerale l'esercizio dell'azione inibitoria ex art. 1469 sexies cod. civ.;
b) provvede alla redazione di contratti tipo, e li propone, per l'adozione definitiva, alla Camera di Commercio;
c) esprime parere sulla concessione del marchio di garanzia, di cui all'art. 13, a favore dei professionisti che utilizzino nei rapporti con i consumatori contratti per adesione privi di clausole vessatorie, e rispondenti ai requisiti di correttezza, trasparenza ed equità;
d) propone alla Giunta camerale la costituzione di parte civile della Camera di Commercio nei processi per i delitti contro l'economia pubblica, nonché l'attivazione dei procedimenti ex art. 2601 cod. civ. per la repressione della concorrenza sleale;
e) promuove, in collaborazione con le associazioni di categoria interessate, enti pubblici e associazioni consumeristiche, altre iniziative di regolazione del mercato finalizzate al suo più trasparente ed efficiente funzionamento;
f) promuove, in qualità di “Osservatori Economici”, un costante ed organico monitoraggio del sistema economico provinciale, un’attività di raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni economico - statistiche del territorio in considerazione della volontà di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'economia locale nell'interesse generale delle imprese, in particolare come Osservatorio Economico sul commercio.

TITOLO III
IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA SULLA VESSATORIETA' DELLE CLAUSOLE INSERITE NELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO


ARTICOLO 5
ESAME PRELIMINARE DELLA SEGRETERIA

1. La Segreteria dispone d'ufficio o sulla base di eventuali segnalazioni circostanziate provenienti da consumatori, associazioni di consumatori, professionisti, associazioni di professionisti ed enti pubblici, l'esame di contratti fra consumatori e professionisti per accertare la presenza di eventuali clausole vessatorie negli stessi.
2. La Segreteria, in collaborazione con il Servizio Tutela del Mercato, procede all'acquisizione di tutti gli elementi che ritiene utili per l'istruzione del procedimento. Il Segretario, previa sommaria valutazione, trasmette gli atti al Presidente, il quale li sottopone all'esame della Commissione.

ARTICOLO 6
ESAME DELLA COMMISSIONE E ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

1. La Commissione, valutata la rilevanza degli elementi raccolti, delibera l'eventuale avvio della procedura. In questo caso il Segretario invia alle parti interessate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la comunicazione di avvio del procedimento, invitandole a presentare memorie, documenti ed eventuali richieste di audizione dinanzi alla Commissione.
2. Nel corso del procedimento la Commissione acquisisce gli ulteriori elementi che ritiene utili per l'istruzione del procedimento.

ARTICOLO 7
ISTRUTTORIA

1. La Commissione, effettuata una approfondita istruttoria anche con l'ausilio di consulenti tecnici esterni, esperite eventuali audizioni delle parti interessate, e, se del caso, sentite le associazioni consumeristiche e le associazioni di categoria interessate, nel termine di 90 gg dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 6 comma 1, emette un parere motivato circa la vessatorietà o meno delle clausole contrattuali prese in esame. Il termine sopra indicato può essere prorogato per una sola volta e per la durata massima di 90 giorni su richiesta motivata di uno o più membri della Commissione, qualora si presentino particolari esigenze istruttorie.
2. In caso di audizione delle parti interessate, queste sono convocate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Le parti possono presentarsi personalmente, essere rappresentate o assistite da avvocati o da altra persona di fiducia.
Di ogni audizione è redatto sintetico resoconto.

ARTICOLO 8
MODIFICA DELLE CLAUSOLE VESSATORIE

1. Se la Commissione riconosce la vessatorietà delle clausole esaminate, inserisce nel parere motivato proposte di modifica e di riformulazione delle clausole stesse.
2. Il parere, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, è comunicato tempestivamente dal Segretario agli interessati, i quali sono invitati ad uniformarsi entro un congruo termine. Questi ultimi, qualora si uniformino al parere e ne ricorrano gli altri presupposti, possono richiedere e ottenere in concessione dalla Camera di Commercio il marchio di garanzia di cui all'art. 13.
3. La Commissione può proporre ai competenti organi camerali di rendere pubblici i pareri dalla stessa emessi nell'espletamento della sua attività, qualora la pubblicità delle decisioni stesse possa contribuire alla tutela dei consumatori e del mercato.

ARTICOLO 9
AZIONE INIBITORIA

1. Qualora, entro il termine indicato nella comunicazione di cui all'articolo precedente, le parti interessate non si uniformino al parere, la Commissione propone tempestivamente alla Giunta camerale l'esperimento dell'azione inibitoria ai sensi dell'art. 1469 sexies cod. civ..

TITOLO IV
LA PREDISPOSIZIONE DI MODELLI CONTRATTUALI


ARTICOLO 10
LE FUNZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1. La Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 2, n. 4, lettera b), della legge n. 580/93, predispone e promuove contratti tipo (modelli contrattuali) tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori. Tale attività ha lo scopo di migliorare la produzione contrattuale e di riequilibrare le posizioni giuridiche delle parti, contribuendo ad una maggiore trasparenza ed equità negli scambi commerciali, e in definitiva ad una più elevata efficienza del sistema economico locale.

ARTICOLO 11
FASI PRELIMINARI

1. La Commissione procede all'individuazione dei settori nei quali è prioritario intervenire, basandosi su segnalazioni e istanze provenienti dalle associazioni di categoria e dalle associazioni consumeristiche e fornire, qualora decida di procedere, i modelli contrattuali.

ARTICOLO 12
CONCERTAZIONE E ADOZIONE DEI MODELLI CONTRATTUALI

1. I modelli contrattuali, una volta predisposti, sono sottoposti alle associazioni di categoria interessate e alle associazioni consumeristiche, le quali possono proporre modifiche o integrazioni adeguatamente motivate, per giungere ad una redazione concertata con tutte le parti in causa.
2. Ultimata la fase della concertazione di cui al comma precedente, i modelli contrattuali sono approvati dalla Commissione e successivamente proposti alla Camera di Commercio per l'adozione finale, effettuata con determinazione del Segretario Generale o del Dirigente competente per materia.
3. I modelli contrattuali adottati dalla Camera di Commercio vengono, a sua cura, riprodotti in appositi moduli, contraddistinti dal marchio di garanzia di cui all'articolo successivo, nonché promossi e diffusi nei rispettivi mercati, anche tramite la stipula di apposite convenzioni con le associazioni consumeristiche e con quelle delle categorie interessate.

TITOLO V
IL MARCHIO DI GARANZIA A TUTELA DEI CONSUMATORI


ARTICOLO 13
REGISTRAZIONE DEL MARCHIO DI GARANZIA

1. La Camera di Commercio provvede a registrare un marchio di garanzia. Il marchio viene concesso in uso non esclusivo a professionisti che, nei rapporti con i consumatori, utilizzino contratti per adesione o moduli contrattuali e attuino una condotta rispondenti a requisiti di correttezza, trasparenza ed equità.

ARTICOLO 14
CONCESSIONE DEL MARCHIO DI GARANZIA

1. La concessione del marchio di garanzia viene disposta con determinazione del Segretario Generale o del Dirigente competente per materia, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione, e sentite, se del caso, le associazioni consumeristiche e quelle di categoria coinvolte. La Commissione si esprime sul rilascio del marchio previa verifica dei requisiti di cui all'art.13. La medesima valuta altresì la rispondenza della condotta dell'impresa ai canoni di correttezza, trasparenza, equità e serietà professionale. L'accertamento di comportamenti contrari ai requisiti sopra richiamati può implicare il diniego della concessione del marchio.
2. La concessione si riferisce, in via esclusiva, all'apposizione del marchio di garanzia sui moduli contrattuali contestualmente e con le medesime forme approvati dalla Camera di Commercio. L'istanza per la concessione del marchio di garanzia, da presentarsi in carta libera, deve riportare in allegato i moduli contrattuali da esaminare, e contenere l'impegno del titolare ad apporre il marchio di garanzia esclusivamente sui moduli in questione una volta approvati. La concessione può essere condizionata a eventuali modifiche ed integrazioni di questi ultimi. Nel provvedimento di concessione, il Segretario Generale o il Dirigente, sentita la Commissione, può prescrivere regole di condotta a cui il concessionario si deve attenere nei rapporti contrattuali con i consumatori, pena la revoca di cui all'articolo successivo.

ARTICOLO 15
REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione viene revocata, con determinazione del Segretario Generale o del Dirigente competente per materia, qualora il concessionario non rispetti l'impegno di cui all'articolo precedente, ovvero non si uniformi alle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione.

ARTICOLO 16
REGISTRO DEI CONCESSIONARI

1. La Camera di Commercio tiene un registro dei concessionari del marchio di garanzia, dove viene annotata ogni informazione utile alla gestione del sistema di regolazione di cui al presente titolo.

TITOLO VI
LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA SLEALE E LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI GIUDIZI RELATIVI AI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA,L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.


ARTICOLO 17
L'AZIONE DI REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA SLEALE.

1. La Camera di Commercio svolge, ai sensi dell'art. 2, n. 5, della legge n. 580/93, un ruolo di garante del corretto funzionamento del mercato e di disincentivazione dei comportamenti qualificabili come atti di concorrenza sleale, potenzialmente produttivi di danno per lo sviluppo dell'economia locale o di suoi settori rilevanti.
2. A tal fine, la Camera di Commercio, su proposta della Commissione, previa deliberazione della Giunta camerale, attiva l'azione di repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 cod. civ..
3. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, possono segnalare alla Camera di Commercio atti, fatti e comportamenti di concorrenza sleale che rechino pregiudizio al sistema locale delle imprese e del mercato.

ARTICOLO 18
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI GIUDIZI RELATIVI AI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA

1. Ai sensi dell'art. 2, n. 5, della legge n. 580/93, e per perseguire un più efficiente funzionamento dei mercati locali, la Camera di Commercio, su proposta della Commissione, può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a tutela dell'iniziativa d'impresa, della libertà di concorrenza e dei consumatori.

ARTICOLO 19
ATTIVITA' DEGLI OSSERVATORI ECONOMICI PROVINCIALI

Per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 4 comma f del presente Regolamento, la Commissione:
- promuove attività di ricerca e studio, raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni economico-statistiche del territorio per sostenere e promuovere lo sviluppo dell’economia locale nell’interesse generale delle imprese e creare un
punto di osservazione e riferimento per l’imprenditoria tramite un’attività che non si limiti esclusivamente ad una raccolta e divulgazione dei dati ma crei una base di dati di partenza per le future politiche decisionali delle imprese e degli operatori economici, istituzionali e sociali;
- svolge attività di osservazione e monitoraggio di fenomeni rilevanti per il sistema delle imprese locali e di particolare delicatezza per lo sviluppo sociale ed economico;
- propone alla Giunta proposte di modifiche normative o indicazione di linee di azione da rivolgere agli organismi decisionali competenti.

Ultima modifica: Martedì 28 Luglio 2020