Ruolo Interprovinciale dei Mediatori Marittimi

Nuove disposizioni per intraprendere l' attività a seguito dell' emanazione del Dlgs. 59/2010 e della L. 122/2010

Normativa di riferimento

• Legge 12 marzo 1968, n. 478
• D.P.R. 4 gennaio 1973, n. 66
• Dlgs 26 marzo 2010 n. 59 di attuazione direttiva servizi 2006/123/CE

La disciplina del mediatore marittimo è dettata in via speciale dalle legge 12 marzo 1968 n. 478 e dal suo regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 4 gennaio 1973 n. 66.
Sono mediatori marittimi coloro che esercitano professionalmente l'attività di mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo delle cose (art.1 legge 478/1968).
Per l’esercizio di detta professione fino al 7/5/2010 era necessaria l’iscrizione nell’apposito Ruolo dei mediatori marittimi.
Il ruolo era diviso in due sezioni: una ordinaria ed una speciale, in quest’ultima si iscrivevano i mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici e cioè a presiedere alle pubbliche gare per contratti.
L' iscrizione nel ruolo abilitava all’esercizio della professione su tutto il territorio nazionale.
In data 8 maggio 2010 è entrato in vigore il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”. Due sono i pilastri del decreto legislativo che ha recepito la direttiva servizi:la liberalizzazione e la semplificazione. Il decreto prevede inoltre all’art. 75, la soppressione del ruolo mantenendo pressoché inalterato il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla Legge 478/68 per l’esercizio dell’attività, nonché la verifica del possesso degli stessi da parte della Camera di Commercio.
Dal 31 luglio 2010 è intervenuta la modifica dell’'articolo 19 della Legge n. 241/1990 (apportata con Legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 al Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78) in base alla quale la "Dichiarazione di Inizio Attività – D.I.A." è stata sostituita dalla "Segnalazione Certificata di Inizio Attività – S.C.I.A".

La modifica dell’articolo 19 e la conseguente applicazione della SCIA anche alle attività di mediatore marittimo, ha determinato una rilevante semplificazione del procedimento di avvio delle attività di mediatore marittimo, tale attività soggetta a verifica dei requisiti può essere iniziata dalla data di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) al Registro delle Imprese della Camera di commercio.

Il nuovo testo dell’articolo 19, prevede infatti che “ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi e ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a carattere generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato”, salvo alcune eccezioni evidenziate dalla normativa stessa.

La S.C.I.A. deve essere presentata il giorno dell'inizio dell'attività economica e la data di inizio dell'attività dovrà coincidere con quella di presentazione della S.C.I.A. al Registro delle Imprese. L’amministrazione competente ha sessanta giorni di tempo per accertare l’esistenza dei requisiti e presupposti richiesti per l’avvio dell’attività inibendo l’impresa alla prosecuzione della stessa; l’inibizione comporta l’emanazione di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, ferma restando la possibilità del richiedente di regolarizzare la posizione nel termine fissato dall’amministrazione stessa.
L’interessato dovrà presentare all’amministrazione competente la SCIA, accompagnata dalle dichiarazioni sostitutive riguardanti gli stati, le qualità e i fatti personali, previsti dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, numero 445, e corredata dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, eventualmente richieste dalla natura della segnalazione.

La S.C.I.A. deve essere comunque allegata ad un modello di Comunicazione Unica (di iscrizione o variazione) al Registro delle Imprese.

Si ricorda che per le persone fisiche rimane comunque invariato l’obbligo di sostenere gli esami.

Ai sensi dell’art. 7, lettera e), della legge 12.03.1968, n. 478, il superamento dell’esame di cui all’art. 9 della stessa legge, costituisce infatti uno dei requisiti obbligatori per l’esercizio della professione.

GLI ESAMI

>> L’esame per l’iscrizione nel ruolo sezione ordinaria

Coloro che intendono svolgere attività di mediatore marittimo nella sezione ordinaria prima di presentare la SCIA devono sostenere apposito esame presso una Camera di Commercio.

La Camera di Commercio di Brindisi con apposita deliberazione dirigenziale provvede ad indire almeno una volta l’anno la sessione di esame assicurando la necessaria pubblicità degli avvisi di concorso anche mediante la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Gli interessati dovranno:

• Presentare apposita domanda in bollo del valore vigente da presentare o spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Camera di Commercio di Brindisi, entro e non oltre la data indicata sul bando di concorso il cui avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica . A tal fine si precisa che le domande presentate fuori termine non saranno ritenute ammissibili.
• Provvedere al versamento di Euro 77,00 sul c/c postale 239723 intestato alla Camera di Commercio di Brindisi con la seguente causale: “diritti per l’esame di idoneità per i Mediatori Marittimi”; tale versamento potrà essere anche effettuato direttamente allo sportello cassa.

I candidati saranno avvisati della prova di esame, con un preavviso di almeno 20 giorni, tramite apposita lettera raccomandata.

L' aspirante all' iscrizione nel Ruolo deve aver conseguito il diploma di scuola media inferiore e deve dimostrare di avere adeguata capacità professionale ottenuta attraverso il superamento di un apposita prova d’esame.

Ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 4.1.1973, n. 66, la prova di esame per l’iscrizione nella sezione ordinaria del Ruolo è orale e verte sui seguenti argomenti:

a) Norme che regolano la mediazione dettate dal codice civile, da leggi e da regolamenti;
b) Nozioni teorico-pratiche relative ai contratti di compravendita, di locazione e di noleggio di navi, ai contratti di trasporto di cose ed ai documenti del trasporto marittimo;
c) Nozioni relative alla costruzione ed all’esercizio della nave;
d) Conoscenza delle caratteristiche e dell’andamento del mercato dei noli e della compravendita di navi;
e) Conoscenza dei principali contratti-tipo in uso, delle clausole e degli usi marittimi locali e nazionali, nonché delle principali consuetudini internazionali relative ai trasporti marittimi;
f) Conoscenza delle principali disposizioni del codice della navigazione in materia di amministrazione della navigazione marittima, di regime amministrativo delle navi, di costruzione e proprietà della nave, di impresa di navigazione, di privilegi e di ipoteche;
g) Nozioni sulle assicurazioni marittime, corpi e merci;
h) Nozioni sulle avarie marittime e sui loro regolamenti;
i) Conoscenza delle operazioni e dei servizi portuali, nonché delle funzioni che svolgono i vari ausiliari del traffico marittimo nella fase portuale (agenti marittimi, spedizionieri, imprese portuali, compagnie portuali, ecc.);
j) Conoscenza della geografia politica ed economica;
k) Conoscenza pratica della lingua inglese ed in particolare dei termini tecnici relativi ai vari istituti.
La prova di esame si intende superata se il candidato ottiene la votazione di almeno sei decimi (6/10).

>> L’esame per l’iscrizione nel ruolo sezione speciale

Coloro che intendono svolgere attività di mediatore marittimo nella sezione speciale prima di dichiarare l’inizio di attività devono sostenere apposito esame presso una Camera di Commercio.

La Camera di Commercio di Brindisi con apposita deliberazione dirigenziale provvede ad indire almeno una volta l’anno la sessione di esame assicurando la necessaria pubblicità degli avvisi di concorso anche mediante la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

A tal fine gli interessati dovranno:

• presentare apposita domanda in bollo del valore vigente, da presentare o spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Camera di Commercio di Brindisi, entro e non oltre la data indicata sul bando di concorso il cui avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. A tal fine si precisa che le domande presentate fuori termine non saranno ritenute ammissibili.
• Provvedere al versamento di Euro 77,00 sul c/c postale 239723 intestato alla Camera di Commercio di Brindisi con la seguente causale: “diritti per l’esame di idoneità per i Mediatori Marittimi”; tale versamento può essere anche effettuato direttamente allo sportello cassa.

Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 4.1.1973, n. 66, l’esame per l’iscrizione nella sezione speciale del Ruolo è composta di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono nella trattazione delle seguenti materie:

a) Nozioni di diritto marittimo e dei termini contrattuali per noleggi e compra-vendita di navi;
b) Redazione di contratti.
La durata delle prove scritte non può superare il massimo di otto ore.
La prova orale consiste in un colloquio sulle seguenti materie:
a) Norme che regolano la mediazione dettate dal codice civile, da leggi e da regolamenti;
b) Nozioni teorico-pratiche relative ai contratti di compravendita, di locazione e di noleggio di navi, ai contratti di trasporto di cose ed ai documenti del trasporto marittimo;
c) Nozioni relative alla costruzione ed all’esercizio della nave;
d) Conoscenza delle caratteristiche e dell’andamento del mercato dei noli e della compravendita di navi;
e) Conoscenza dei principali contratti-tipo in uso, delle clausole e degli usi marittimi locali e nazionali, nonché delle principali consuetudini internazionali relative ai trasporti marittimi;
f) Conoscenza delle principali disposizioni del codice della navigazione in materia di amministrazione della navigazione marittima, di regime amministrativo delle navi, di costruzione e proprietà della nave, di impresa di navigazione, di privilegi e di ipoteche;
g) Nozioni sulle assicurazioni marittime, corpi e merci;
h) Nozioni sulle avarie marittime e sui loro regolamenti;
i) Conoscenza delle operazioni e dei servizi portuali, nonché delle funzioni che svolgono i vari ausiliari del traffico marittimo nella fase portuale (agenti marittimi, spedizionieri, imprese portuali, compagnie portuali, ecc.);
j) Conoscenza della geografia politica ed economica;
k) Conoscenza pratica della lingua inglese ed in particolare dei termini tecnici relativi ai vari istituti;
l) Nozioni sui costi delle imprese di navigazione;
m) Nozioni sull’esecuzione forzata e le misure cautelari di cui al titolo V del libro IV della parte prima del codice della navigazione;
n) Nozioni di merceologia e di stivaggio delle navi;
o) Trattamento fiscale e registrazione dei contratti di utilizzazione della nave;
p) Nozioni sulle clausole compromissorie e sull’arbitrato libero

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi (7/10) nelle prove scritte e non meno di sei decimi (6/10) in ciascuna di esse.
La prova orale si intende superata quando il candidato ottiene una votazione non inferiore a sette decimi (7/10).

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Il diario delle prove d’esame deve essere comunicato agli aspiranti a mezzo raccomandata almeno 20 giorni prima.

Coloro che non abbiano superato le prove d’esami possono essere riammessi a sostenerla ma non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di notificazione dell’esito dell’esame precedente.

Riferimenti ufficio

Eventuali informazioni possono essere richieste durante l’orario d’ufficio al 3° Piano della Camera di Commercio.

Ultima modifica: Lunedì 27 Luglio 2020