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Entro il prossimo 22 febbraio 2020 tutte le imprese già iscritte nel Registro Imprese ed esercenti attività di manutenzione del verde pubblico o privato individuate dal codice Ateco 81.30.00 (cura e manutenzione del paesaggio) dovranno, come stabilito dalla Regione Puglia con Delibera della Giunta Regionale Puglia 24 luglio 2018, n. 1337, regolarizzare la propria posizione nel registro imprese comprovando il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 12 della legge 154/2016. Ciascuna impresa sarà pertanto tenuta a nominare e richiedere l'iscrizione di un proprio preposto responsabile tecnico in possesso dei requisiti previsti.
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Modifiche delle disposizioni in materia di documentazione antimafia
>> Si comunica che con la Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del D.L. n.5/2012, in vigore dal 7 aprile 2012 è stata eliminata la proroga, precedentemente fissata alla data del 30 giugno 2012, per la comunicazione al Registro Imprese dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata, per le imprese costituite in forma societaria. Pertanto, in sostituzione è stato stabilito che il Registro delle Imprese, quando riceve una domanda di iscrizione da parte di una società che non ha ancora comunicato il proprio indirizzo di PEC, deve sospenderne l’iscrizione per tre mesi; se ciò non avviene, trascorso tale periodo, l’iscrizione verrà eseguita, ma la società o meglio ciascun soggetto che in rappresentanza della stessa era tenuto all’adempimento della PEC, sarà assoggettato al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2630 c.c.. - E' disponibile la Guida alla compilazione della pratica di Comunicazione Unica per la PEC delle società - in formato pdf
>> ATTENZIONE: come evidenziato nell' avviso del 6 settembre 2010, si ricorda all' utenza che a partire dall' 1 ottobre 2010 le pratiche telematiche dovranno essere sottoscritte digitalmente non solo dall'intermediario ma anche dal Legale Rappresentante / Titolare.
Nuova modulistica per l' iscrizione e il deposito nel Registro Imprese in vigore dal 9 marzo 2012 Con l'emanazione della Circolare MSE 3649/C del 18 gennaio 2012 , sono state dettate le istruzioni per la corretta compilazione e presentazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel Registro delle Imprese e per la denuncia al repertorio delle notizie economiche ed amministrative per via telematica o su supporto informatico. |
E' disponibile il Decreto MSE 22 giugno 2015 "Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico. Integrazione del decreto ministeriale 18 ottobre 2013". Clicca qui.
Di seguito troverete la modulistica in uso al Registro Imprese approvata con Decreto Ministeriale del 31 Ottobre 2003, e le istruzioni per la compilazione dei moduli; i files scaricabili sono in formato PDF, il software per visualizzarli può essere scaricato a partire dalla pagina UTILITA' di questo sito.
SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA'
N.B. a tutte le SCIA deve essere allegata la dichiarazione antimafia
Attività regolamentate - Tassa di concessioni governative non dovuta
Agenti di affari in mediazione e Agenti e Rappresentanti di commercio
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) Mediatori Marittimi
>> Commercio all'ingrosso: dal 20 Ottobre 2017 sono entrati in vigore i D.Lgs. 126/2016 e 222/2016 in materia di attività di commercio all'ingrosso, per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Registro Imprese presso i seguenti recapiti
registro.imprese@br.camcom.it
0831.228.254-256
Comunicazione inizio attività Commercio all'ingrosso
Dal 25/06/2015 il contratto di associazione in partecipazione non costituisce più un valido rapporto di immedesimazione (data pubblicazione: 13/08/2015)
Dal 25/06/2015 a seguito della modifica dell’art. 234D del codice civile, avvenuta per effetto dell’art. 53 del D.Lgs. n.81/2015, il contratto di associazione in partecipazione, quando l’associato è una persona fisica, non può riguardare, nemmeno in parte, una prestazione di lavoro.
Pertanto, il contratto di associazione in partecipazione non può costituire un valido rapporto di immedesimazione tra le imprese che svolgono attività regolamentata da normative speciali (impiantistica, autoriparazione nonché pulizia per disinfestazione, derattizzazione o sanificazione) e i soggetti che assumono la qualifica di preposti alla gestione tecnica.
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