- Novità: un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica, non deve cioè essere stata divulgata o resa nota al pubblico in Italia o all'estero, prima della data del deposito della domanda del brevetto, mediante descrizione scritta, orale o utilizzando un qualsiasi altro mezzo; non deve essere stata oggetto di domande di brevetto nazionale, europeo o internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia.
- Originalità: un’invenzione è considerata non ovvia e quindi implicante un’attività inventiva, quando per un tecnico esperto del ramo non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.
- Applicazione industriale: l'invenzione deve poter essere oggetto di fabbricazione ed utilizzo in qualsiasi genere d’industria, compresa quella agricola.
- Liceità: l'invenzione non deve essere contraria all'ordine pubblico ed al buon costume.
Non sono considerate invenzioni:
- Le scoperte e le teorie scientifiche ed i metodi matematici;
- I piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali ed i programmi per elaboratori;
- Le presentazioni di informazioni;
- Le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, fatti salvi i procedimenti microbiologici o prodotti ottenuti con tali procedimenti;
- I metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
- Le invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.
Quando una domanda di deposito di invenzione industriale è irricevibile:
- non sia possibile identificare il richiedente e/o il mandatario;
- la domanda non contenga l'indicazione dell'invenzione in forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo;
- non contenga le rivendicazioni;
L'irricevibilità può essere dichiarata soltanto dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. L'Ufficiale Rogante, però, ne verbalizzerà il riscontro.