Termini di versamento

 

TERMINI  DI VERSAMENTO 

 

Il  pagamento del diritto annuale per tutte le imprese (e le relative unità locali) nonché i soggetti R.E.A. già iscritti al 1.01.2024, deve avvenire, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del D. Lgs. 9/07/1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte (termine stabilito dall’art. 17 comma 3 lettera a) del D.P.R. 7/12/2001 n. 435 e s.m.i.) .

 

Diverso è invece il termine di pagamento per le imprese e i soggetti R.E.A., nonché le unità locali che si iscrivono nel corso dell’anno, che debbono provvedere al pagamento del diritto annuale contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione (per cassa automatica con l’invio della pratica telematica) oppure entro i successivi 30 giorni con modello F24. Decorso tale termine, il versamento in ritardo sarà soggetto a sanzione, ma è possibile sanare la violazione con la procedura del ravvedimento operoso (vedi apposito capitolo e foglio di calcolo). 

 

Si ricorda ancora una volta che le imprese che si trasferiscono da un’altra provincia sono tenute al pagamento del diritto annuale a favore della Camera di commercio dove il soggetto è iscritto al 1.01.2024 (entro il termine ordinario di pagamento del primo acconto delle imposte come per tutte le imprese già iscritte) o alla diversa data se l’impresa è costituita successivamente

I termini ordinari di pagamento previsti dall’art. 17 comma 1 del DPR n. 435/2001 Razionalizzazione dei termini di pagamento per il versamento del saldo della dichiarazione dei redditi e IRAP (termine entro cui si deve versare anche la prima rata di acconto cui è collegata la scadenza del diritto annuale) in vigore dal 1 gennaio 2017 (giusta modifica intervenuta con l’art. 7 quater del D.L. n. 193/2016) sono i seguenti:

  • Persone fisiche, società di persone, società semplici o associazioni di cui all’art. 5 T.U. imposte redditi (DPR n. 917/86): entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa. 

(Termini diversi sono previsti per le società o associazioni di cui all’art. 5 T.U. citato nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5 bis del DPR n. 322/1998 – dichiarazioni nei casi di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione – che effettuano i suddetti versamenti entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della relativa dichiarazione). 

     

  • Persone giuridiche:

 

  1. entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per le persone giuridiche sia con periodo di imposta coincidente con l’anno solare sia con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (c.d. esercizi a cavallo) il cui termine di approvazione del bilancio è fissato entro i 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio; 
  2.   entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio per i  soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvino il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio (sia con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, che non coincidente, c.d. “esercizi a cavallo”); 
  3. se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al periodo precedente, il versamento deve essere comunque effettuato entro lultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

 

Sull’argomento si veda la Circolare MAP n. 3587/C del 20.06.2005  e le Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 51/E del 14.06.2002 e n. 28/E del 4.08.2006. 

Ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D.P.R. n. 435/2001 e s.m.i. i versamenti di cui al 1 comma possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini già indicati, maggiorando le somme da versare dello 0,40% di interesse corrispettivo (con arrotondamento dell’importo al centesimo di euro).  

L’interesse corrispettivo si versa sul codice tributo (3850) in aggiunta al diritto annuale già dovuto (ed espresso in unità di euro) con arrotondamento al centesimo di euro (anche in caso di compensazione integrale o parziale con altri tributi su modello F24).

Nel caso in cui il termine di versamento (sia ordinario che prorogato) cada di sabato o di giorno festivo questo viene spostato di diritto al primo giorno successivo non festivo (quindi il versamento al 30 giugno 2024 del diritto annuale è prorogato al 1/07/2024 perché il 30 giugno cade di domenica). 

 

RINVIO DEI TERMINI DI PAGAMENTO PER IL 2024

L’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 “Disposizioni in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennaIe”  come modificato dal D. Lgs. 5 agosto 2024 n. 108  (G.U. n. 182 del 5/08/2024  in vigore dal 6.08.2024 link) ha disposto il differimento dei termini di versamento risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e IVA scaduti al 30 giugno per l’anno 2024 (anno di prima applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale), per i soggetti  che:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale ISA (di cui all'art. 9-bis del D.L. 24.04.2017 n. 50 convertito con modifiche nella legge 21 giugno 2017, n. 96);
  • dichiarano ricavi e compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell’ Economia e Finanze (pari ad euro 5.164.569).

i cui versamenti possono essere effettuati:

  • entro il 31 luglio 2024 senza maggiorazione;
  • dal 1 agosto al 30 agosto 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40% di interesse corrispettivo.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA  anche a coloro che: a) esercitano dette attività ma che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA; b) esercitano dette attività ma adottano il regime di cui all’art. 27,comma 1, del D.L. 6/07/2011, n. 98 convertito con modifiche in Legge n. 111/2011 (regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità); c) esercitano dette attività ma applicano il regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 23/12/2014 n. 190; d) partecipano a società, associazioni e imprese si sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/86, aventi i requisiti già indicati in precedenza.

Sono invece  esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono solo attività agricole e che sono titolari di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 s.s. del TUIR (cfr. risposta ad interpello AdE del 2/08/2019 n. 330 e risoluzione AdE n. 64 del 28.06.2019 ).

Solo per questi ultimi restano invariati il termine ordinario di versamento del 30 giugno 2024 (che cadendo di domenica è stato spostato al 01/07/2024) ed il termine c.d. “prorogato” del 31 luglio 2024 con la maggiorazione dell'interesse corrispettivo dello 0,40%. Chi non vi avesse ancora provveduto potrà sanare tramite la procedura del Ravvedimento operoso .

Restano infine invariati tutti gli altri termini già stabiliti dall’art. 17 comma 1 D.P.R. n. 435/2001 e s.m.i.  per i soggetti con esercizio non solare (c.d. esercizi a cavallo) o per le società con esercizio solare che approvano il bilancio con utilizzo del maggior termine di 180 gg dalla chiusura dell’esercizio ( i cui termini di fatto coincidono già con quelli prorogati ai sensi dell’art. 37 D. Lgs.n. 13/2024) così come per i contribuenti che svolgono attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA.

La proroga si applica, ai versamenti del diritto annuale dell'anno 2024 per le imprese già iscritte al 1.01.2024 che abbiano i requisiti sopra indicati, poiché il diritto annuale si versa ai sensi dell’art. 8 comma 2 D.M. n. 359/2001 in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del D.Lgs. n. 241/1997, entro il termine di pagamento del primo acconto di tali imposte, secondo quanto confermato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con nota prot. n. 0033353 del 13/06/2024 link) .

Società con esercizio non coincidente con l’anno solare (c.d. esercizi a cavallo) ed esercizio prolungato

Nel caso in cui la società chiuda l’esercizio in data diversa dal 31/12 (c.d. esercizio a cavallo) il diritto  annuale dovrà essere versato rispettando sempre il criterio generale della scadenza del primo acconto delle imposte, ovvero sia secondo i termini già indicati nel precedente paragrafo (Persone giuridiche punti a), b) e c)).

E’ sempre possibile - ai sensi dell’art. 17 comma 2 DPR 435/2001 e s.m.i. - effettuare il pagamento nei  30 giorni successivi al termine ordinario di versamento, maggiorando gli importi dovuti dello 0,40% di interesse corrispettivo, interesse che si versa sullo stesso codice tributo (3850) in aggiunta al diritto annuale dovuto (già arrotondato ad unità di euro) e si arrotonda al centesimo di euro, anche in caso di presenza di compensazione integrale o parziale con altri tributi su modello F24.

Sia nel caso di esercizio solare che nel caso di esercizio c.d. “a cavallo d’anno” l’anno di riferimento del diritto annuale da indicare sul modello F24 come anno di competenza del versamento coincide sempre con l’anno che dà il nome al modello IRAP (quindi IRAP 2024 versamento diritto annuale 2024); il diritto annuale infatti è determinato sulla base del fatturato dell’esercizio precedente (l’esercizio 2023 è quindi la base di calcolo del pagamento del diritto annuale 2024).

Nel caso di “esercizio a cavallo” si ricorda che per determinare correttamente quale sia l’esercizio 2023 si deve far sempre riferimento all’esercizio che chiude l’annualità (il cui dato è riportato sul modello IRAP 2024). 

Ad esempio nel caso di un esercizio che chiude al 30/09 di ogni anno l’esercizio 2023 è quello che va dal 1/10/2023 al 30/09/2024 e quindi la scadenza ordinaria del versamento del diritto annuale è il 31/03/2025

La scadenza del diritto annuale per questi soggetti è infatti sempre posticipata rispetto alla scadenza dei soggetti con esercizio solare.

Altri esempi:

1° esempio: esercizio chiuso al 30/05/2024, versamento del diritto annuale 2024 entro il 30/11/2024 

2° esempio: esercizio chiuso al 31/08/2024 versamento del diritto annuale 2024 entro il 28/02/2025

3° esempio: esercizio chiuso al 30/11/2024 versamento del diritto annuale 2024 entro il 31/05/2025

Nei tre casi proposti si suppone sempre che il bilancio sia approvato nei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio stesso. Nel caso di bilancio approvato entro il quinto mese dalla chiusura dell’esercizio le scadenze rimangono invariate rispetto a quelle già viste, mentre se il bilancio è approvato nei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (rispettando le condizioni stabilite dall’art.2364 c.c. e dallo statuto sociale) le scadenze diventano rispettivamente il 31/12/2024, il 31/03/2025 e 30/06/2025 (salvo slittamenti per termini che cadono di giorni di sabato o festivi). 

E’ sempre possibile inoltre effettuare il pagamento negli ulteriori 30 giorni successivi, maggiorando gli importi dovuti dello 0,40% di interesse corrispettivo (anche in caso di versamento in compensazione con altri tributi).

 

CASI PARTICOLARI

Nel caso di passaggio da esercizio coincidente con l’anno solare a esercizio infra annuale o viceversa, si applicheranno le regole già viste: ovvero in base al fatturato dichiarato sul modello IRAP anno (n) redditi (n-1) si pagherà il diritto annuale con l’indicazione dell’anno (n). Se, a causa di tale passaggio, lo stesso modello IRAP anno (n) redditi (n-1) viene utilizzato per due esercizi consecutivi, in occasione della seconda di tali dichiarazioni si procederà ad una rideterminazione del tributo dovuto alla Camera di commercio per l’anno(n): ciò proprio per il carattere “annuale” del tributo.

Nel caso invece di società con esercizio prolungato (ovvero quando al momento della  costituzione si decida di adottare un esercizio di durata superiore ai 12 mesi) tali soggetti verseranno il diritto dovuto al momento dell’iscrizione (come imprese di nuova iscrizione con la misura fissa stabilita), l’anno successivo - quando il primo esercizio ancora non è terminato – effettueranno di nuovo il versamento per la classe minima di fatturato alla scadenza ordinaria del versamento prevista per le imprese già iscritte al 1 gennaio dell’anno di riferimento. Questo al fine di mantenere il carattere “annuale” del tributo (in proposito si veda la nota Circolare MAP n. 555358 del 25.07.2003).

Per info:

Camera di commercio di Brindisi - Taranto

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Ultima modifica: Giovedì 8 Agosto 2024