Soggetti non tenuti al pagamento

SOGGETTI NON TENUTI AL PAGAMENTO

Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 359/2001:

  • Le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento (*) o di liquidazione coatta amministrativa entro il 31 dicembre dell’anno precedente (tranne il caso in cui sia stato autorizzato – e fino a quando non sia cessato - l’esercizio provvisorio dell’impresa)

le altre procedure concorsuali sono pertanto escluse dall’esonero, perché l’elencazione di tale comma è tassativa. Quindi le imprese in concordato preventivo ed in amministrazione straordinaria restano obbligate al pagamento.

(*) In seguito all’entrata in vigore dal 15/07/2022 del nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza “CCII” che ha sostituito la precedente legge fallimentare la procedura di liquidazione giudiziaria è di fatto parificabile al  fallimento ai fini dell’esonero dal pagamento del diritto annuale.

  • Le imprese individuali che abbiano cessato l’attività entro il 31 dicembre dell’anno precedente a condizione che la relativa domanda di cancellazione al Registro delle imprese sia stata presentata entro il 30 gennaio dell’anno di riferimento;

Solo nel caso di decesso del titolare il diritto annuale è dovuto dagli eredi, secondo le norme generali, sino all’anno del decesso (rif. circolare MAP n. 3520/C del 24.07.2001), salvo i casi previsti di continuazione dell’impresa, come ad esempio la prosecuzione di imprese artigiane con la denominazione del “decuius “ o altre casistiche particolari.

  • Le società e gli altri soggetti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell’anno di riferimento;

Anche nel caso - consentito solo per le società di persone ed i consorzi - di scioglimento senza messa in liquidazione quando l’atto di scioglimento sia stato iscritto entro il 31 dicembre dell’anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata  al Registro delle imprese entro il 30 gennaio dell’anno di riferimento;

  • Le società cooperative per le quali sia stato disposto lo scioglimento d’ufficio entro il 31 dicembre dell’anno precedente dall’autorità governativa (già ai sensi dell’art. 2544 c.c., ora art. 2545 - septiesdecies c.c.).

 

CASI PARTICOLARI

Eventi eccezionali:

Le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.

 

Startup innovative ed incubatori certificati:

Si tratta di imprese che hanno come oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico o forniscono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative (incubatori).

 

I soggetti che possiedono tali requisiti (rif. art. 25 comma 2 lettere da b) ad h) del D.L. n. 179/2012 convertito nella Legge n. 221/2012 e s.m.i. e art. 25 comma 5 della medesima legge) che hanno ottenuto l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese hanno diritto dal momento della loro iscrizione nella suddetta sezione all’esenzione dal pagamento del diritto annuale (nonché dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria) per un periodo che dura non più di sessanta mesi dalla costituzione (ai sensi dell’art. 25, comma 3 e dell’art. 26, comma 8 del D.L. n. 179/2012 e s.m.i.) .

 

L'esenzione e' dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato (art. 25, commi 8 e 9 D.L. n. 179/2012 e s.m.i.) .

 

A tal fine ai sensi dell’art. 25 comma 15 D.L. n. 179/2012 entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio (fatta salva l’ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previste dal secondo comma dell’art. 2364 c.c., nel qual caso l’adempimento è effettuato entro sette mesi) il rappresentante legale della start-up innovativa o dell’incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 del suddetto articolo, depositando tale dichiarazione presso l’ufficio del Registro delle imprese.

 

Il mancato deposito di tale dichiarazione è equiparato alla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 per cui la start-up o l’incubatore sono cancellati dalla sezione speciale a loro dedicata del registro imprese.

 

A differenza delle start-up innovative, le PMI innovative sono invece tenute al versamento del diritto annuale. Il D.L. n. 3/2015 convertito in Legge n. 33/2015 ha previsto un’apposita sezione speciale per queste imprese, diversa da quella delle start-up innovative, che garantisce parte dei benefici fiscali previsti per le start-up ma non l’esenzione dal pagamento del diritto annuale. Per la differenza fra le start-up innovative e le PMI innovative e comunque per maggiori informazioni si veda il sito: https://startup.registroimprese.it.

 


 

Per info:

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Ultima modifica: Martedì 4 Giugno 2024