Soggetti tenuti al pagamento

SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale (ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 580/93 e s.m.i., e dei successivi decreti regolamentari D.M. n. 359/2001 sull’accertamento e D.M. n. 54/2005 sull’irrogazione delle sanzioni, disponibili nella sezione NORMATIVA) tutti i soggetti che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritti o annotati nel Registro delle imprese e nel R.E.A. Repertorio delle notizie economiche ed amministrative, nonché gli stessi soggetti e imprese che si iscrivono nel corso dell’anno di riferimento.

 

Il diritto annuale è dovuto alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale (territorio provinciale o interprovinciale per quelle Camere di commercio che hanno concluso l’iter di accorpamento) è iscritta la sede dell’impresa, della società o del soggetto R.E.A. e le eventuali sedi secondarie e unità locali al 01 gennaio dell’anno di riferimento.

 

La procedura di accorpamento della Camera di commercio di Brindisi e Taranto si è conclusa con l’insediamento del nuovo consiglio camerale avvenuto il 29/02/2024.

 

Ai fini del pagamento del diritto annuale rileva la situazione delle imprese al primo gennaio dell’anno di riferimento (ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.M. n. 359/2001) per cui il versamento andrà effettuato alle suddette Camere di commercio distintamente (con l’apposito codice ente “TA” e “BR”) in base alla situazione di iscrizione per sede ed unità locali al 01/01/2024. 

 

Le imprese che hanno unità locali o sedi secondarie situate in province diverse da quella della sede legale (c.d. imprese plurilocalizzate) dovranno pagare il diritto annuale a ciascuna delle Camere di commercio competenti per territorio.

 

Allo stesso modo le imprese con sede legale all’estero dovranno pagare un diritto per ogni unità locale o sede secondaria iscritta ed esercente attività nel territorio italiano alla Camera di commercio di competenza.

 

I soggetti iscritti solo al R.E.A. (quali ad esempio le Associazioni, le Fondazioni, o le persone fisiche che non abbiano contemporanea iscrizione anche in una sezione del Registro delle imprese) non pagano somme aggiuntive per le eventuali unità locali iscritte.

 

Il diritto annuale è dovuto per anno solare, e non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno.

Ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580/1993, come modificato dal D. Lgs. n. 23/2010 e confermato dal D.Lgs. n. 219/2016 versano:

  • in misura fissa: le imprese individuali (iscritte sia nella sezione speciale che in quella ordinaria del Registro delle imprese anche se con importi diversi) nonché tutti i soggetti iscritti esclusivamente al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.) comprese le unità locali e sedi secondarie di società con sede all’estero;
  • in misura commisurata al fatturato (dell'esercizio precedente): tutti gli altri soggetti.

(Per alcuni di questi soggetti però, quali ad esempio le società semplici e le società tra avvocati di cui al D.Lgs. n. 96/2001, è stato stabilito in via transitoria con D.M. 21/04/2011 di determinazione delle misure del diritto annuale 2011 un importo comunque dovuto in misura predefinita in attesa delle modifiche regolamentali necessarie a stabilire le modalità di verifica della capacità contributiva di tali soggetti).   

 

Le imprese che trasferiscono la sede legale in altra provincia versano il diritto annuale dell’impresa solo a favore della Camera di commercio ove la sede legale è iscritta al 1° gennaio dell’anno di riferimento o alla diversa data se l’impresa è costituita successivamente.

 

Nel caso in cui nella provincia di provenienza venga invece mantenuta l’attività svolta presso la vecchia sede legale questa dovrà essere iscritta come nuova unità locale e sarà pertanto tenuta al pagamento in misura fissa (con il termine di pagamento previsto per le nuove iscrizioni) in aggiunta a quanto già dovuto dall’impresa se iscritta in quella provincia al 1/01/2024.

 

Occorre quindi prestare particolare attenzione alle indicazioni che vengono fornite in sede di presentazione della domanda di iscrizione presso la nuova Camera di commercio nel riquadro in cui si indica la provenienza dell’impresa da un’altra provincia e l’eventuale mantenimento dell’attività nella provincia di provenienza.

 


 

Per info:

Camera di commercio di Brindisi - Taranto

Sede legale: Viale Virgilio n. 152 – 74121 TARANTO c/o Cittadella delle Imprese

Tel. ufficio: 099 7783150-7783129

Sede di Brindisi: Via Bastioni Carlo V, 4/6 -72100 BRINDISI

Tel. ufficio: 0831 228243

e-mail: dirittoannuale@brta.camcom.it

Ultima modifica: Martedì 4 Giugno 2024