COMPENSAZIONI
E’ senz’altro più rapido per il contribuente utilizzare la compensazione anziché richiedere il rimborso in caso di diritto annuale versato in eccedenza oppure non dovuto (i termini per il rimborso sono stabiliti fra l’altro, a pena di decadenza, dall’art. 17 comma 3 della Legge n. 488/1999, in 24 mesi dalla data del pagamento).
Ciò in quanto l’utilizzo del credito è immediato e tale procedura consente altresì di correggere, solo in alcuni casi limitati, eventuali errori relativi all’ente destinatario delle somme (ovvero in caso di pagamento a CCIAA incompetente).
Per la compensazione del credito non è obbligatorio, infine, osservare il termine di ventiquattro mesi a pena di decadenza, previsto per la presentazione delle domande di rimborso, giusto chiarimento ministeriale.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, infatti, con nota prot. n. 0399448 del 26/09/2017 ha stabilito che è possibile eseguire la compensazione su modello F24 (relativamente alle maggiori somme versate e non dovute per cui è spirata la possibilità di chiedere il rimborso) entro il termine di prescrizione decennale del credito per diritto annuale, ai sensi dell’art. 2946 c.c.
Tale chiarimento avviene in assenza di specifiche disposizioni normative e/o regolamentari relative al termine per l’utilizzo dei crediti per diritto annuale in compensazione su modello F24, e stante anche la mancata indicazione di tale credito in qualsivoglia dichiarazione.
E’ necessario però contattare preventivamente la Camera di commercio per verificare la sussistenza e l’entità del credito e non correre il rischio di effettuare indebite compensazioni che sarebbero poi considerate come omessi versamenti e quindi sanzionate (l’indirizzo e-mail dell’ufficio dirittoannuale@brta.camcom.it o alla P.E.C. dell’Ente camerale cameradicommercio@pec.brta.camcom.it).
Per compensare il credito da diritto annuale si indicherà nella sezione del modello F24 “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” su una riga lo stesso codice ente, codice tributo e anno di riferimento utilizzato a suo tempo per il versamento superiore o non dovuto (l’unico codice che è possibile inserire nella sezione a credito è il 3850 – diritto - mentre gli altri due codici tributo 3851 – interessi – e 3852 – sanzioni – non possono essere inseriti nella sezione a credito) indicando l’importo da compensare nell’apposita colonna “Importi a credito”. Ciò avverrà in occasione del contemporaneo pagamento di altri tributi di importo uguale o superiore, dovuti nei confronti di altri Enti o dell’Erario (indicati nelle apposite sezioni) o dello stesso diritto annuale dovuto per altre annualità (esempio pagamento diritto 2024 con un credito accertato e confermato per l’anno 2023 o precedenti).
Codice ente / |
Codice |
Rateazione |
Anno di riferimento |
Importi a debito |
Importi a credito |
TA o BR (sigla automobilistica della provincia) |
3850 |
(non compilare) |
2024 |
scrivere qui l'importo |
(non compilare) |
TA o BR (sigla automobilistica della provincia) |
3850 |
(non compilare) |
2023 |
(non compilare) |
scrivere qui l'importo |
In particolare si fa presente che:
- nel caso di pagamento a CCIAA incompetente (es. Bari invece di Taranto o viceversa) potrebbe essere già stata attivata d’ufficio fra Camere di commercio una procedura di trasferimento delle somme erroneamente versate; in questo caso, evidentemente, non si potrà più effettuare nessuna compensazione sul modello F24, e quindi, prima di effettuare la compensazione su F24, è sempre necessaria la verifica con l’ufficio camerale preposto;
- nel caso di errata presentazione di due modelli F24 identici a saldo zero (es. pagamento del diritto annuale con utilizzo di credito IVA), il diritto annuale è stato pagato due volte ma anche il credito erariale è stato utilizzato due volte. In genere, in questi casi, l’utilizzo del credito avviene in misura superiore alla disponibilità e comporta per il contribuente una sanzione da parte di Agenzia delle Entrate. In tali casi il contribuente può chiedere all’Agenzia delle Entrate l’annullamento del modello di pagamento erroneo, previa rinuncia al credito per diritto annuale con apposita istanza da presentare alla Camera di commercio in cui si dichiara di rinunciare sia al rimborso che alla compensazione di detto credito;
- nei casi di modelli compilati correttamente, ma con errato accredito dipendente dall’errata trasmissione da parte dell’intermediario alla trasmissione telematica (es. errata indicazione del C.F., anno di riferimento del pagamento e codice tributo) oppure nel caso di errata compilazione del modello F24 è necessario preliminarmente eseguire una verifica con l’Ufficio al fine di accertare quanto realmente pervenuto all’Ente camerale; conseguentemente si potrà in alcuni casi presentare l’istanza di rettifica e/o attribuzione del modello F24 con apposita modulistica (Modello istanza di rettifica F24) mentre in altri l’utente dovrà rivolgersi direttamente all’intermediario affinché lo stesso proceda alla rettifica della trasmissione della delega di versamento all’Agenzia delle Entrate.
Non è possibile effettuare la compensazione quando:
- l’importo è stato pagato – al momento dell’iscrizione della sede o di una nuova unità locale – dal professionista (notaio, commercialista) con modalità diverse dal modello F24;
- nel caso di imprese cessate, che non prevedano di effettuare più alcun versamento con modello F24;
- il credito è prescritto, come da disciplina contenuta nel Codice civile (vedi art. 2946 c.c.).
RIMBORSI
La domanda di rimborso e le azioni giudiziali conseguenti devono essere presentate e proposte, da parte di chi ha erroneamente versato diritti annuali non dovuti o per importi superiori al dovuto, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data del versamento (rif. normativi: l’art. 17 comma 3 della Legge n. 488/99 e l’art. 10 commi 1 e 2 del D.M. n. 359/2001).
La domanda di rimborso deve essere presentata alla P.E.C. della Camera di commercio con l’apposito modello predisposto dall’ufficio, entro il termine di decadenza già indicato, sottoscritta con firma semplice (e copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente) oppure con firma digitale, corredata della documentazione necessaria a comprovare il credito (copia del modello F24 con timbro di quietanza o con ricevuta di addebito telematico, copia della ricevuta del protocollo Registro delle imprese in caso di versamento in cassa automatica – per le pratiche telematiche - o copia del pagamento con Pago PA ) nonché di eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazione (quando richieste dalla tipologia della domanda). Nel caso in cui il rimborso riguardi società cancellate dal Registro delle imprese o rimborsi ad eredi è necessario contattare sempre l’ufficio per ulteriore documentazione da produrre.
Ogni errore nella compilazione o nella presentazione degli allegati comporterà per l’Ufficio la necessità di richiedere la regolarizzazione della domanda, con ulteriore allungamento dei tempi del procedimento e – nel caso di inerzia dell’impresa – anche la possibile scadenza dei termini con conseguente rifiuto del rimborso.
Si consiglia pertanto di contattare l’ufficio diritto annuale (e-mail: dirittoannuale@brta.camcom.it) per richieste di chiarimento e per verificare preventivamente tutta la documentazione necessaria.
ATTENZIONE ALLE FALSE TELEFONATE PER RIMBORSI
Sono stati segnalati all’Ufficio Diritto annuale casi di telefonate alle imprese da parte di soggetti che si qualificano come impiegati della Camera di commercio e richiedono coordinate bancarie per effettuare rimborsi di diritti pagati in eccedenza o non dovuti. Spesso tali soggetti reperiscono informazioni presso il Registro delle Imprese, che per legge è pubblico, dimostrandosi pertanto più credibili.
Si ricorda che l’unico mezzo per ottenere la restituzione di somme versate in eccesso a titolo di diritto annuale è la presentazione dell’apposita domanda di rimborso alla Camera di commercio competente. Le coordinate bancarie vengono indicate esclusivamente sull’apposito modello da parte del legale rappresentante dell’impresa con allegata copia del documento d’identità in corso di validità.
Si consiglia pertanto di non fornire alcun dato in tal senso per telefono. Nel caso si riceva una chiamata di questo tipo si prega di verificarne l’attendibilità contattando la Camera di commercio, anche con lo scopo di segnalazione.
Per info:
Camera di commercio di Brindisi - Taranto
Sede legale: Viale Virgilio n. 152 – 74121 TARANTO c/o Cittadella delle Imprese
Tel. ufficio: 099 7783150-7783129
Sede di Brindisi: Via Bastioni Carlo V, 4/6 -72100 BRINDISI
Tel. ufficio: 0831 228243
e-mail: dirittoannuale@brta.camcom.it